venerdì 25 marzo 2011

Legge finanziaria del 2008

Cari lettori,
ricorderete che qualche tempo fa pubblicammo un articolo con la prestigiosa firma di Daniele Palazzo, e informammo che vi erano state delle multe a dei cittadini senza scontrino. In quell'occasione scrivemmo che vi era stata una legge che prevedeva il non obbligo dello scontrino. Ma ci impegnammo ad approfondire meglio la cosa. Bene! oggi l'abbiamo fatto e ne è venuto fuori che gli scontrini sono obbligatori, come sempre, ma per quanto riguarda gli accordi con lo stato è cosa "privata" dei commercianti. Noi abbiamo saputo quanto segue:
La legge finanziaria 2008 (art. 1, commi da 96 a 117) ha introdotto un regime fiscale semplificato ed agevolato: cd. regime dei contribuenti minimi. I contribuenti in possesso dei requisiti di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono potuti  passare automaticamente al nuovo regime fiscale ponendo in atto comportamenti concludenti a questo fine.
Il nuovo regime è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che:
1. nell’anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime:
v      hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 30.000,00;
v      non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
v      non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
v      non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente a quello di entrata in vigore del regime non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a Euro 15.000,00;
3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1 e 2.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72:
  • registrazione delle fatture emesse,
  • registrazione dei corrispettivi;
  • registrazione degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale;
  • compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.
Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti; conseguentemente, l’IVA si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Permangono, invece, malgrado alcune negozianti affermano il contrario, i seguenti adempimenti:
v      obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
v      obbligo di certificazione dei corrispettivi e di emissione delle fatture che  dovranno contenere l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008″;

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Permane, invece, l’obbligo di conservazione dei documenti contabili emessi e ricevuti. Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, e, pertanto, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (IRAP), conseguentemente, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione IRAP.
Altra cosa che abbiamo saputo è che alcuni commercianti, si rifugiano dietro questa legge per non rilasciare scontrini, quindi chi non riceve lo scontrino, può benissimo rifiutare l'acquisto.

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